Contratti a chiamata, Il Ministero ribadisce i limiti del suo utilizzo

A seguito dei tanti incidenti mortali accaduti nel mondo delle imprese che allestiscono spettacoli ed eventi, che hanno portato forze di polizia e organi ispettivi del lavoro a scoprire un mondo dove è scarso il rispetto dei giusti contratti di lavoro, i consulenti del lavoro (molto preoccupati anche loro insieme alle imprese per la quali lavorano) hanno posto un quesito al Ministero del Lavoro sulla corretta applicazione del contratto intermittente o "a chiamata".

Questo tipo di contratto è, infatti, molto abusato dalle aziende (non solo quelle del settore) perché permette facilmente di eludere le giuste retribuzioni e contribuzioni, tenendo presente che in questo settore come in altri si usa molta manodopera extracomunitaria che, firmando un contratto, pensa di essere assunta e assicurata Inps e Inail regolarmente. Pochi giorni fa ci siamo occupati del problema, ricordando pure che l'Intermittente non può essere applicato in nessun caso a chi ha più di 24 e meno di 55 anni. Il Ministero (ma non ce n'era bisogno perché la riforma del lavoro Fornero è molto chiara e il Dicastero aveva già inviato un'apposita Circolare anche per questo tema) ha risposto che l’attività di addetto all’installazione di addobbi palchi, stand presso fiere, congressi, manifestazioni e spettacoli non rientra tra i lavori discontinui per i quali non ci sono i limiti di età previsti nel lavoro intermittente e che è "vietato" nella fascia d'età 25-55 anni. Soprattutto, non è possibile considerare fra le attività discontinue figure altamente specializzate come quelle dell'installazione/smontaggio/allestimento di palchi, stand o strutture di ingegneria civile in occasione di concerti, spettacoli, fiere, congressi e manifestazioni sportive. In un secondo quesito il Ministero conferma che anche le attività di autista soccorritore e soccorritore di ambulanza non rientrano fra le occupazioni a carattere discontinuo, escluse dai limiti introdotti per il lavoro a chiamata. Il Ministero ha fatto anche un’importante precisazione, riguardo al settore spettacolo, ricordando che non trova applicazione il vincolo delle 400 giornate di effettivo lavoro nel corso di tre anni solari (riforma Fornero), Le 400 giornate di lavoro intermittente nel triennio, infatti, è un altro dei limiti introdotti al lavoro a chiamata ma questo viene superato dai datori di lavoro che non registrano a volte anche la maggioranza delle giornate, liquidandole in nero a fine serata. Invece, la regolare assunzione o comunicazione preventiva della "chiamata", come prescrive la legge, è fondamentale anche dal punto di vista della sicurezza in un settore molto a rischio, come purtroppo abbiamo notato. Il Ministero, infatti, fa anche un richiamo alla normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro, sottolineando il ruolo che assume, per le categorie professionali in argomento, la disciplina prevenzionistica in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento agli obblighi di formazione ed informazione dei lavoratori. Resta da capire, nell'era della comunicazione telematica e in tempo reale a tutti gli organi interessati (Centro per l'impiego, Inps, Inail e Ministero) delle assunzioni e licenziamenti, anche dei contratti atipici parasubordinati (cococo e cocopro) come sia possibile che gli enti di previdenza e assistenza non si accorgano quanto meno della macroscopica evasione contributiva in considerazione del fatto che il contratto a chiamata è l'unico subordinato esente dal minimale di legge sui contributi.

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